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Il caso

Terni, cittadino escluso dalla graduatoria per le case popolari. Il Tar dell'Umbria condanna il Comune

La sentenza è arrivata dopo 10 anni di attesa ed ora l'amministrazione civica dovrà risarcire il ricorrente

06 Maggio 2025, 20:46

comune terni umbria case

Palazzo Spada, sede del Comune di Terni

Esborso in vista per il Comune di Terni dopo un nuovo ko al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. Questa volta palazzo Spada “cade” per una vicenda di quasi 10 anni fa riguardante gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: il Tar ha condannato l’ente a risarcire 12.624 euro ad un cittadino che, all’epoca dei fatti, era stato escluso dalla graduatoria di assegnazione in modo illegittimo. La vicenda si è sviluppata tra il 2016 e il 2018 con il “taglio” sancito da una determina dirigenziale del settore servizi sociali nonostante in precedenza la domanda fosse stata valutata in modo positivo con 12 punti.

Poi lo stop al momento della convocazione dei richiedenti perché “alla data del 30 marzo del 2017 non aveva né 18 mesi a Terni e né 24 mesi in Umbria” e risultava “iscritto in anagrafe, dopo cancellazione per irreperibilità, in data 5 aprile 2016”. Il ricorrente aveva già ottenuto dal Tar l’annullamento del provvedimento in questione e ora, a distanza di tempo, si è rifatto avanti per chiedere il risarcimento del danno: “Il contributo di 3.900 euro, assegnato in favore del nucleo familiare a seguito dello sfratto, ha consentito di sopperire alle esigenze abitative per meno di un anno.

All’epoca – viene specificato nella sentenza - la famiglia viveva in una casa ricoperta di muffa alle pareti e priva di allaccio del gas e di riscaldamento, per la quale era dovuto un canone di 300 euro mensili.

Dal mese di settembre 2019 il nucleo familiare si è quindi trasferito in una terza abitazione, tuttavia in condizioni ancora più disagevoli, in quanto l’alloggio aveva le pareti ricoperte di muffa; circostanza che ha determinato l’insorgere di malattie respiratorie in tutti i componenti della famiglia, inclusi i bambini”, le ragioni espresse per la richiesta. Il Tribunale ha accolto l’istanza perché “non è in dubbio il ricorrere di un evento dannoso conseguente all’agire dell’amministrazione e la qualificazione in termini di illiceità del pregiudizio subito dal ricorrente”. Storia chiusa.

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