Spoleto
Il carcere di Spoleto
Dal primo giugno al 30 settembre solo sei giorni di ferie per gli agenti in servizio nel carcere Spoleto”. La denuncia arriva dal segretario generale del Sappe, Donato Capece, che ha segnalato “la violazione dei diritti degli agenti” al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), precisamente al direttore generale del Personale Massimo Parisi, esprimendo contestualmente “forte preoccupazione”.
All’origine della “limitazione all’uso delle ferie” ci sarebbe “la carenza cronica di agenti”, scrive Capece, che considera l’accesso a soli sei giorni di ferie nel periodo estivo “del tutto inaccettabile non soltanto sul piano normativo, ma anche su quello della salute psicofisica”. A Spoleto attualmente la scopertura di personale di polizia penitenziaria è di 68 unità, ma è lo stesso sindacalista a ricordare al capo del personale “che dal 2014 a oggi la dotazione dell’organico dell’istituto ha subito una riduzione complessiva di 92 unità e pertanto la carenza ufficiale deve intendersi riferita a una pianta organica già gravemente sottodimensionata rispetto alla reali esigenze operative della struttura”.
Nonostante il cortocircuito sui numeri dell’organico del carcere di Maiano, con cui si fanno i conti ormai da 12 anni, cioè dai tempi dei tagli operati con la riforma Madia, il segretario generale del Sappe sottolinea che il caso dei soli sei giorni di ferie estive fanno di “Spoleto un unicum nel panorama nazionale, dove istituti con pari o maggiori criticità di organico, come Firenze Sollicciano, assicurano la possibilità di fruire di tre settimane consecutive di ferie nel solo bimestre luglio-agosto”.
Capece, poi, al capo del personale segnala pure come la disposizione “violi le norme vigenti, precisamente il decreto del presidente della Repubblica 395 del 1995, che all’articolo 14 dispone: il congedo ordinario non può essere frazionato in non più di quattro periodi, dei quali almeno uno di due settimane continuativi da fruire nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre. Tale previsioni - scrive Capece - non è facoltativa, ma costituisce un principio di garanzia minima a tutela della persona, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, motivo per cui ridurre tale periodo a sei giorni significa violare un diritto essenziale”.
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