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Dal 15 novembre al 15 aprile scatta ogni anno l’obbligo di circolare su molte strade italiane con gomme invernali montate oppure con catene da neve a bordo. Questa regola, prevista dal Codice della Strada (articoli 6 e 7), serve a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico anche quando neve e ghiaccio rendono rischiosa la circolazione.
L’obbligatorietà di pneumatici invernali o di catene omologate può presentare variazioni a seconda dell’ordinanza delle autorità responsabili delle strade (Comuni, Province, Regioni, Anas). L’intervallo tipico va dal 15 novembre al 15 aprile, ma è importante consultare le ordinanze locali, che possono prevedere periodi diversi in base alle condizioni climatiche della zona.
Le gomme invernali ammesse devono recare la sigla M+S (Mud and Snow); nelle aree soggette a forte gelo si raccomanda anche la presenza del simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), indicazione di efficacia su neve e ghiaccio. Il cambio dalle gomme estive a quelle invernali dovrebbe essere effettuato entro il 15 novembre, mentre il ritorno alle estive deve avvenire entro il 15 aprile, con un mese di tolleranza (fino al 15 maggio).
In alternativa alle gomme invernali, è possibile circolare con catene da neve a bordo (anziché già montate), purché siano omologate UNI 11313 o ON V5117. Le misure delle catene devono essere compatibili con gli pneumatici installati; per verificare la compatibilità, fare riferimento al libretto d’uso del veicolo o alle tabelle dei produttori.
La normativa non specifica un numero minimo di ruote da equipaggiare, ma per motivi di sicurezza e per garantire una trazione ottimale, l’utilizzo di quattro gomme invernali è vivamente consigliato.
Chi viene trovato sprovvisto dell’equipaggiamento obbligatorio rischia una multa da 41 a 169 euro nei centri abitati e fino a 345 euro sulle strade extraurbane, oltre alla possibilità di fermo del veicolo.
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