Cronaca
Nessun risarcimento per la ragazza rimasta ferita
Non sono stati provati né il nesso causale tra le condotte contestate ai 9 imputati e l’evento dannoso - l’esplosione di una granata in mano a Melissa Emili nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto il 22 dicembre 2016 -, né l’elemento soggettivo della colpa grave. Per questo motivo, la Corte dei Conti ha respinto la richiesta di risarcimento da oltre 1,4 milioni di euro nei confronti dell’allora 24enne, diventata quasi totalmente cieca e sorda dopo l’incidente. La Procura aveva citato in giudizio nove dipendenti - il responsabile dello stabilimento (datore di lavoro), il progettista della linea di produzione, i responsabili della sicurezza e dei reparti preposti alle relative lavorazioni -, prosciolti penalmente per prescrizione dei reati, contestando loro il concorso nell’evento dannoso per “violazione di comportamenti standard ritenuti esigibili sulla base del riparto di competenze affermato sussistente nell’ambito dello stabilimento”. Per la Procura, i nove dipendenti avevano “indebitamente apportato modifiche al sistema di attivazione della bomba”, affidando “lavorazioni pericolose a personale carente di preparazione ed esperienze”, senza supervisionare in maniera adeguata le lavorazioni e apprestato “adeguate protezioni personali”.
Il Collegio ha quindi valutato le numerose perizie e consulenze, ritenendo di non poter considerare con certezza come causa dell’evento “la variazione delle caratteristiche costruttive del modello di bomba, anche in considerazione della successiva messa in produzione dello stesso lotto di manufatti”. Allo stesso modo, non può essere considerata con certezza causa dell’evento “la presunta inesperienza del personale preposto al montaggio degli ordigni, attesa la formazione e i compiti svolti dal medesimo; e la mancata predisposizione di protezioni balistiche diverse da quelle esistenti, certificate adeguate al rischio stimato”. Sotto il profilo della colpa, in particolare, “sono state ritenute non dimostrate le mancanze gravi contestate ai preposti alla Sicurezza, nonostante sanzioni ad alcuni comminate, in assenza di atti e/o fatti deponenti per la prevedibilità di rischi per i lavoratori e in considerazione del dato, incontestato, che l’esposizione al rischio delle lavorazioni manuali, sulla base dei parametri sino a quel momento vigenti, era stata valutata pressoché nulla”.
La ragazza, all’epoca dei fatti, era assunta con un contratto in somministrazione a tempo determinato come lavoratrice interinale allo stabilimento militare di munizionamento terrestre. Un contratto di sei mesi che sarebbe terminato proprio il giorno dell’esplosione.
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy