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Il figlio di due mamme potrà avere il doppio cognome: la decisione del Tribunale di Spoleto

Il Collegio ha accolto il ricorso di una coppia di donne, unite civilmente: "la genitorialità non è più solo un dato naturale, ma diventa sempre più una questione di responsabilità condivisa e di progetto comune".

Giulia Silvestri

18 Marzo 2026, 14:35

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Il Tribunale di Spoleto

Un bambino potrà portare il doppio cognome, quello di entrambe le madri. Succede a Spoleto dove il Tribunale con sentenza numero 79 del 2026 ha accolto il ricorso presentato da una coppia di mamme, unite civilmente, per richiedere di attribuire al minore anche il cognome della madre “intenzionale”. Il bambino, dopo la nascita, era stato riconosciuto inizialmente dalla sola madre biologica, ma dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2025, la numero 68, anche l’altra donna ha potuto riconoscere il figlio davanti all’ufficiale dello stato civile. Dopo questo passaggio la coppia ha quindi chiesto al Tribunale di attribuire al piccolo i cognomi di entrambe, in base all’articolo 262 comma 2 del codice civile, che, come richiamato nella sentenza, “prevede la possibilità per il figlio di assumere il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento in un secondo momentoaggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo”.”

A pronunciarsi è stato il Collegio, presieduto dalla presidente del Tribunale, Claudia Matteini, evidenziando che “sussistono i presupposti” per accogliere la domanda “non riscontrandosi – si legge nelal sentenza- profili di contrarietà rispetto all’interesse del minore”. Determinante in questo senso la sentenza della Corte costituzionale che nel 2025 ha riconosciuto per una coppia di donne che ha avuto un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita (Pma) all’estero, la possibilità di essere riconosciute entrambi come madri fin dalla nascita del bambino, e che, diversamente, l’esclusione della madre intenzionale “si tradurrebbe, per il minore, – riporta la sentenza del Tribunale spoletino – in una condizione di vulnerabilità data dalla mancanza di una figura genitoriale che, di fatto, già esercita quel ruolo”. E questo, come evidenziato dal Tribunale, “dovendosi ritenere che la genitorialità non è più solo un dato naturale, ma diventa sempre più una questione di responsabilità condivisa e di progetto comune.”

Nel merito della richiesta, viene richiamata anche la sentenza numero 131 del 2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che non consentiva al figlio di assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi concordato, nei casi di riconoscimento contemporaneo, dove, ceme viene evidenziato, “l’attribuzione di ambedue i cognomi opera secondo un meccanismo sostanzialmente automatico”. Diversa è invece, evidenzia il Collegio, la disciplina prevista nei casi di riconoscimento successivo da parte di uno dei genitori, come in questo caso. E in tal senso, vengono richiamati, oltre all’articolo 262 comma 2 del codice civile, anche la recente giurisprudenza della Cassazione secondo cui “la individuazione del cognome che il minore va ad assumer e non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento” da parte del genitore. La decisione spetta al giudice, come disposto dal comma 4 dell’articolo 262, che dovrà valutare seguendo come “criterio guida” il superiore interesse del minore.

In questo caso, non ritenendo che vi fossero elementi che impedissero l’attribuzione al bambino del cognome di entrambe le madri, con l’ordine indicato dalle stesse, il Tribunale ha quindi disposto che il minore possa assumere anche quello della madre “intenzionale”, e trasmesso il dispositivo all’ufficiale di stato civile.

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