Attualità
Una delle due scuole di Villa Redenta a Spoleto
Restituzione ai legittimi proprietari dei terreni su cui sono state costruite circa 40 anni fa le scuole di Villa Redenta, procedendo però prima al ripristino dello stato dei luoghi, che passa per la demolizione degli immobili. Oppure, è l’alternativa, acquisizione di quelle stesse aree in base all’articolo 42 bis del decreto del presidente della Repubblica 327 del 2001, che chiaramente prevede in favore dei proprietari una corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale causato dall’utilizzazione senza titolo del loro bene per scopi di interesse pubblico. Questa in estrema sintesi la sentenza emessa mercoledì sera dal Tar dell’Umbria (presidente Ungari) che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da tre dei quattro proprietari dei terreni su cui negli anni Ottanta sono state realizzate le scuole primaria e dell’infanzia di Villa Redenta senza però perfezionare la procedura di esproprio, che è quindi sfociata anche per i giudici amministrativi in una utilizzazione senza titolo.
In questo senso, il Tar ha annullato la nota con cui il Comune nell’aprile 2023, rispondendo a una diffida inviata dai proprietari, considerava “inammissibile e infondata” sia la restituzione dei terreni che l’acquisizione. I giudici, invece, hanno rigettato “la domanda di risarcimento del danno derivante dall’occupazione temporanea senza titolo” almeno per ora, vale a dire in attesa che l’amministrazione comunale decida se procedere con la riconsegna delle aree su cui sorgono le scuole oppure con l’acquisizione delle stesse. Con sentenza, poi, il Tar ha bollato come infondate le eccezioni procedurali sollevate dall’ente, come la duplicazione del contenzioso per alcune iniziative attivata dal precedente proprietario, la mancata notifica a Regione e Prefettura e la mancata adesione al ricorso di uno dei quattro proprietari dei terreni.
Non passa neppure la tesi del Comune secondo cui il possesso prolungato del terreno avrebbe fatto maturare l’usucapione né quella di un presunto accordo bonario con un rappresentate legale del precedente proprietario al quale, era l’aprile del 1974, sarebbe stato accordato lo “sfruttamento di una potenzialità edificatoria di un’area di 7.860 mq”. Non essendoci traccia scritta dell’accordo, però, il Tar non lo ha riconosciuto, semplicemente perché non esiste un atto che certifichi il trasferimento della proprietà su cui poi sono state realizzate le scuole.
Restano dunque soltanto due vie al Comune: la restituzione ai legittimi proprietari dei terreni, spendendo anche cifre rilevanti per demolire e rimuovere le macerie delle scuole, perché questo significa ripristino dello stato dei luoghi; oppure procedere all’acquisizione dell’area, pagando ai proprietari il valore venale del terreno a cui si somma il 10 per cento dello stesso per il pregiudizio non patrimoniale e il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo che è computato almeno nel 5 per cento annuo del valore, come previsto dalla norma.
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