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POLITICA

Processo concorsopoli, in appello chiesta l'assoluzione di Catiuscia Marini

La procura generale ha sollecitato la condanna di Luca Barberini e Gianpiero Bocci

Francesca Marruco

14 Gennaio 2026, 13:38

Processo concorsopoli, in appello chiesta l'assoluzione di Catiuscia Marini

La ex presidente della Regione, Catiuscia Marini

L'assoluzione "per non aver commesso il fatto" della ex presidente della Regione, Catiuscia Marini, è stata sollecitata oggi in aula in Corte d' Appello dal sostituto procuratore generale, Luca Semeraro, nell'ambito del processo di secondo grado per l'inchiesta concorsopoli

Il magistrato ha inoltre chiesto l'assoluzione per tutti gli imputati a cui era stata contestata l'accusa di associazione a delinquere perché secondo la sua lettura non è configurabile. Sia per Gianpiero Bocci quindi, che per Luca Barberini è stata chiesta l'assoluzione per questa contestazione e per alcune altre. E' per questo motivo che è stata chiesta una riforma della sentenza di primo grado con pene ridotte: un anno e 9 mesi e 10 giorni per Luca Barberini, a fronte dei tre in primo grado e a due anni e quattro mesi per Giampiero Bocci a fronte di due anni e sette mesi inflitti in primo grado. 

La condanna a 10 mesi e 20 giorni è stata inoltre sollecitata per l'ex direttore amministrativo del Santa Maria della Misericordia, Maurizio Valorosi, mentre per Cotone Marco, Tamagnini Antonio, Capini Eleonora è stata chiesta l'assoluzione. Rigettati i ricorsi di Borghesi Patrizia, Sdoga Alessandro, Mecocci Patrizia, Mirabassi Alvaro, Orlandi Walter, Tesoro Simonetta, D’Errico Potito, Riocci Domenico Francesco Oreste, Faleburle Mauro. 

In una nota ufficiale, il procuratore generale, Sergio Sottani ha sottolineato che "e' stata posta particolare attenzione all’avvenuta abrogazione della fattispecie di abuso d’ufficio. La Procura Generale ha precisato che tale reato non è stato assorbito da altre ipotesi criminose, ma è stato eliminato dall’ordinamento, circostanza che impone di valutare diversamente le contestazioni originariamente mosse agli imputati. Un ulteriore tema centrale della requisitoria ha riguardato il reato di rivelazione del segreto d’ufficio. È stata infatti operata una puntuale distinzione tra le diverse ipotesi previste dal relativo articolo del Codice penale, sottolineando che la figura prevista dal terzo comma non costituisce un’aggravante della fattispecie base, ma una previsione autonoma. Le richieste di assoluzione  - si legge nella nota - si fondano sulla distinzione tra ‘segnalazione’ ed istigazione alla commissione del reato di utilizzazione del segreto d’ufficio e sulla giurisprudenza più recente sulla non punibilità della ulteriore circolazione da parte di terzi della notizia segreta. È stato poi affrontato il tema dell’associazione per delinquere, rispetto al quale la Procura Generale ha richiamato la necessità che, all'interno di un presunto sodalizio criminoso, sia individuabile almeno un soggetto dotato della titolarità di informazioni coperte da segreto d’ufficio, in grado di rivelarle agli altri associati. L’assenza di tale requisito è stata rappresentata come elemento decisivo nell’esclusione della configurabilità dell’associazione contestata in alcuni capi d’imputazione". 

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