LA DECISIONE
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato la determina regionale n. 5265 del 22 maggio 2025 per difetto di istruttoria e di motivazione accogliendo così il ricorso della società Metanar Srl che voleva costruire un impianto di produzione di biometano a Ponte Caldaro, tra Narni e San Gemini, in provincia di Terni. Tutto da rifare e istituzione ora costretta a dare l’autorizzazione a costruire nonostante i pareri negativi delle amministrazioni locali e dei comitati dei cittadini. Ad essere annullato è stato il diniego regionale del procedimento di Autorizzazione unica e ora gli atti fanno ritorno all’amministrazione per nuovo esame coerente con i rilievi del Tar (o per eventuale riproposizione dell’istruttoria con adeguata motivazione/possibili integrazioni).
I giudici regionali del Tar hanno ritenuto che la Regione non abbia “adeguatamente motivato e istruito il diniego”, in particolare non abbia consentito integrazione specifica sulle criticità sopravvenute (studio idraulico sul fosso) né abbia spiegato il mutamento rispetto ai pareri tecnici favorevoli già acquisiti; per tali ragioni ha annullato l’atto.
Ad impugnare il diniego era stata la Metanar motivando proprio i difetti di motivazione e istruttoria ma anche la violazione del contraddittorio e del principio del soccorso istruttorio oltre all’errata valutazione delle posizioni prevalenti e delle aree idonee. Secondo Metanar erano illegittimi anche i pareri comunali e avevano avvertito la violazione di norme e linee guida nazionali e comunitarie.
I fatti risalgono all’istanza presentata dalla società in questione nell’estate del 2025 per ottenere un’autorizzazione unica per la costruzione di impianto biometano (500 Sm3/h) a Narni. Dopo le prime conferenze dei servizi si è formata una posizione unitaria negativa per carenze rilevate: assenza di studio idraulico rispetto a intervento di tombamento di un fosso camporile, carenze impiantistiche che richiederebbero modifiche sostanziali, e vincoli procedurali regionali (L.R. 8/2011) che impedirebbero integrazioni oltre i termini. Pareri di alcuni servizi tecnici (Arpa e Servizio emissioni) in atti risultavano invece favorevoli con prescrizioni. La Regione ha emesso una determina di conclusione negativa ribadendo il diniego nonostante altre memorie prodotte dalla Metanar. Da qui il ricorso al Tar che è stato accolto con l’annullamento del diniego regionale.
Scendendo ancora di più nel merito, la determinazione regionale fonda il diniego su carenze documentali relative al tombamento del fosso camporile e su generiche “carenze impiantistiche” che avrebbero richiesto modifiche progettuali; tuttavia tali criticità relative allo studio idraulico emergono solo nell’ultima seduta interna senza che sia stata data possibilità di integrazione specifica alla società (violazione del principio del soccorso istruttorio e dell’art. 10 bis L.241/1990).
Per i giudici esiste contraddittorietà e insufficiente motivazione rispetto ai pareri tecnici prodotti (in particolare Arpa e il Servizio Sostenibilità avevano espresso parere favorevole con prescrizioni pubblicati sul portale regionale), mentre la determina non spiega il percorso logico giuridico che ha portato al mutamento di valutazione in sede di conferenza interna. La motivazione risulta generica e indeterminata rispetto alle “carenze impiantistiche”. Sulle posizioni negative comunali non sono state considerate di per sé ostative ma come rappresentazione di interesse collettivo: il Tar non ritiene queste posizioni decisive né connotanti illegittimità autonoma.
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