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DISSERVIZI SUL CEDOLINO DI FEBBRAIO: NOIPA RASSICURA, L'UNA TANTUM (111,70 EURO PER I DOCENTI; 270,70 EURO PER GLI ATA) SARÀ EROGATA A MARZO

Disservizi nei cedolini di febbraio 2026: l'una tantum prevista dall'art. 16 del CCNL 2022/24 non è stata accreditata a molti docenti e al personale ATA; NoiPA segnala criticità tecniche e promette la regolarizzazione con il cedolino di marzo (111,70 euro docenti, 270,70 euro ATA), soggetta a condizioni e a tassazione separata.

Luca Baldoni

04 Marzo 2026, 17:36

Stipendio docenti e personale ATA

La FLC CGIL ha raccolto le segnalazioni e ha avviato un’interlocuzione formale con NoiPA per chiedere spiegazioni sull’accaduto. L’intervento della FLC CGIL e la risposta di NoiPA La FLC CGIL ha pres

Disservizi sul cedolino di febbraio 2026: numerose segnalazioni provenienti dalle scuole attestano la mancata corresponsione dell’“una tantum” prevista dall’articolo 16 del CCNL 2022/24.

L’importo non risulta accreditato a una quota rilevante di docenti e di personale ATA, generando preoccupazione tra i lavoratori, che hanno interpellato le organizzazioni sindacali per ottenere chiarimenti.

La FLC CGIL, raccolte le istanze, ha avviato un confronto formale con NoiPA, l’amministrazione responsabile della gestione dei pagamenti nel pubblico impiego.

Da parte di NoiPA è arrivato il riconoscimento di criticità tecniche all’origine del disservizio e la rassicurazione che la problematica sarà sanata con l’emissione del cedolino di marzo 2026. L’emolumento forfettario sarà pertanto liquidato a tutti i docenti e agli ATA che non lo hanno ancora percepito.

Quanto agli importi fissati dal CCNL 2022/24, l’articolo 16 stabilisce: - per il personale docente: 111,70 euro; - per il personale ATA: 270,70 euro.

Si tratta di una somma una tantum, erogata in un’unica soluzione, che non confluisce nella retribuzione ordinaria mensile. La misura è finalizzata a compensare il ritardo nel rinnovo contrattuale relativo al periodo precedente e soggiace a tassazione separata.

Il riconoscimento è subordinato all’avvio del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e alla sua mancata cessazione anticipata. In caso di rapporto a tempo parziale, l’importo viene corrisposto in misura proporzionale alla percentuale di part-time in essere.

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