cronaca
Ribaltata in appello la sentenza di condanna a risarcire poco più di 4 mila euro di danno erariale per l’ex direttore di Arpa Umbria, Walter Ganapini, citato in giudizio dalla magistratura contabile che lo accusava di avere utilizzato l’auto di servizio per finalità personali.
I giudici di secondo grado infatti, nella sentenza con cui viene respinta la richiesta di risarcimento del danno da parte della procura, scrivono che “alla luce della documentazione versata in atti, il Collegio non può condividere le affermazioni del giudice di primo grado, secondo cui le allegazioni di parte non sarebbero in grado di dimostrare la riconducibilità dell’uso dell’autovettura di servizio allo svolgimento di attività inerenti alla funzione di direttore generale dell’Arpa Umbria”. E ancora: “La sentenza appellata non è immune da censure nella parte in cui sostiene che “la pressoché costante presenza a tali eventi non appare essere direttamente collegabile” agli obiettivi dell’Arpa, trattandosi di “incontri non ufficiali ove sono stati discussi disparati argomenti, solo marginalmente riconducibili alle funzioni istituzionali dell’Arpa”. Il Collegio, al contrario, evidenzia la ricorrenza di un collegamento diretto e immediato tra le competenze istituzionali dell’Arpa, le funzioni rivestite all’interno dell’ente dal Ganapini e gli eventi ai quali ha preso parte il medesimo utilizzando l’autovettura di servizio.
Tali eventi, infatti, come puntualmente documentato dall’appellante, sono direttamente correlati ai poteri, ai compiti e alle finalità che la legge intesta all’Arpa, trattandosi di eventi attinenti alle materie di competenza dell’Ente, e la partecipazione ad essi da parte del Ganapini è giustificata proprio dal munus di direttore generale rivestito all’interno dell’Ente.
Di ciò costituisce ulteriore prova anche il fatto che le spese per la partecipazione ai predetti eventi, come risulta dalla documentazione, sono state oggetto di rimborso da parte dell’ente. Il comprovato collegamento tra poteri, funzioni, finalità e competenze non consente di ravvisare nella fattispecie in esame quella condotta antigiuridica contestata dalla Procura al Ganapini in ordine all’utilizzo dell’autovettura: non si appalesa quella estraneità alle finalità istituzionali, e quindi quella violazione del regolamento del parco automezzi di Arpa Umbria, che è stata erroneamente posta a fondamento dell’accoglimento della domanda risarcitoria da parte della sentenza di primo grado”. In appello l’ex direttore di Arpa, era assistito dagli avvocati Nicola Pepe e Rossella Ognibene.
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