CRONACA
Era fondata l’eccezione di prescrizione per la richiesta di danno erariale collegata alle consulenze della procura. Mentre per quella di condanna al risarcimento per presunti comportamenti che avrebbero causato danno all’Amministrazione di appartenenza, secondo i giudici contabili, la procura non solo non ha fornito alcuna prova, di fatto mutuando la ricostruzione dal processo penale, ma in qualche circostanza non c’era nemmeno alcun comportamento da censurare.
“Come - sta scritto nella sentenza di assoluzione della Corte dei conti per l’ex Aggiunto di Perugia, Antonella Duchini, l’ex Ros, Orazio Gisabella, e il carabiniere Fabio Sinato, già assolti anche in sede penale - l’adozione di un decreto di sequestro preventivo d'urgenza della quota di una società al fine di arrecare un ingiusto danno ad alcuni imprenditori: sebbene il decreto non sia stato convalidato, non emergono, dagli atti, elementi per ritenere che detto decreto fosse il frutto di un accordo tra la Duchini e il Gisabella, emesso in violazione dei doveri di imparzialità, come affermato anche nell’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare depositata in atti”.
Soddisfazione dei legali dei citati in giudizio Duchini, Gisabella e Sinato. Gli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone, che assistevano l’ex procuratore di Perugia, Antonella Duchini, hanno dichiarato: “Con il deposito della sentenza adottata dalla Corte dei Conti di Perugia si chiude, con esito definitivamente favorevole, un'epoca di lunghi contenziosi giudiziari che hanno riguardato la dottoressa Antonella Duchini. I giudici contabili hanno accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in ordine al risarcimento del danno asseritamente subito dall'amministrazione pubblica per la liquidazione dei compensi ai periti trascrittori. Anche la domanda avente ad oggetto il pregiudizio erariale del cosiddetto danno da disservizio non ha trovato accoglimento sul presupposto che non sarebbe stata fornita la prova sufficiente della pretesa lesione economica cagionata agli enti pubblici di appartenenza.
Nella lunga motivazione viene specificato, da ultimo, che non risultano emersi elementi istruttori per ritenere che il decreto di sequestro preventivo di partecipazioni azionarie fosse il frutto di un accordo perfezionato in violazione dei doveri di imparzialità”. Anche l’avvocato Alessia Minniti, che assisteva Orazio Gisabella è soddisfatta e dichiara: “La sentenza della Corte dei conti ha dichiarato prescritta la principale posta di danno e ha escluso in modo netto che vi fosse prova di un danno da lesione del rapporto sinallagmatico, ribadendo che tale pregiudizio non può essere presunto ma deve essere rigorosamente dimostrato.
La decisione si pone in piena coerenza con gli esiti del giudizio penale, che hanno già escluso condotte penalmente rilevanti a carico del mio assistito, e smonta definitivamente l’impianto accusatorio costruito nei suoi confronti. Il dottor Gisabella ha sempre operato correttamente e nel rispetto delle istituzioni. Questa pronuncia chiarisce in modo definitivo la sua posizione ed esclude ogni profilo di responsabilità a suo carico”.
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