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PalaTerni, ricorso respinto: il Tar dà ragione al Comune

Il contenzioso riguardava la richiesta di aggiornamento dei prezzi per costruire l’edificio

25 Aprile 2026, 09:16

PalaTerni, ricorso respinto: il Tar dà ragione al Comune

PalaTerni contro il Comune, a spuntarla al Tar è palazzo Spada. Si è chiusa la vicenda - a meno che non ci sia l’appello in Consiglio di Stato - relativa al contenzioso di fronte al Tribunale amministrativo regionale per la richiesta di aggiornamento dei prezzi relativa al nuovo palazzetto: il ricorso della società è stato respinto.

Era stato chiesto l’annullamento della nota del Rup, il dirigente Piero Giorgini, riguardante il non accoglimento dell’istanza della società PalaTerni. Tra l’altro ribadito anche in un altro documento.

Il Tar riepiloga in breve il tentativo andato a vuoto: “Il concessionario chiedeva al Comune di Terni il pagamento della somma complessiva di 3.871.602 euro” per l’aumento dei costi di costruzione per cause straordinarie ed imprevedibili.

La maggior parte dei quali - oltre 3,1 milioni di euro - per gli stati di avanzamento lavoro del 2022 e del 2023; il resto per l’annualità precedente.

Sì, perché l’ente “avrebbe negato illegittimamente l’adeguamento del piano economico finanziario sul presupposto che la norma richiamata doveva riferirsi esclusivamente a lavori non ancora iniziati o in corso di svolgimento, e nel caso in esame i lavori non sarebbero stati ancora del tutto conclusi, come emerge dal verbale di consegna parziale del 4 marzo 2024 e da quello ulteriormente successivo del giugno 2024”.

Giorgini si è anche rivolto all’Anac per un parere di precontenzioso (nel 2024), dopodiché è scattato lo scontro. Alla fine il ragionamento corretto appare quello dell’ente, ovvero che la revisione dei prezzi “presuppone che l’esecuzione dei lavori non sia ancora iniziata nel momento in cui si procede all’aggiornamento del progetto esecutivo; in ogni caso i lavori sarebbero stati ultimati il 4 settembre del 2023, salvo alcune opere marginali non sostanziali che non pregiudicherebbero la funzionalità e la fruizione del complesso”.

Per i magistrati amministrativi “a rilevare nell’ottica preclusiva della revisione prezzi, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge numero 50 del 2022, non è l’avvenuta ultimazione dei lavori, bensì, a monte, l’intervenuto inizio degli stessi, che nel caso in esame è incontestato risalga ad epoca anteriore alla presentazione dell’istanza”.

Dunque il Tribunale mette nero su bianco la “palese inapplicabilità della revisione prezzi non solo a lavori che siano già conclusi, ma che addirittura siano anche soltanto già iniziati”.

Ricorso bocciato. Il Comune può comunque “valutare l’istanza della ricorrente quale ordinaria istanza di revisione prezzi”.

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