perugia
Obiettivo numero uno: evitare che episodi come la strage di Capodanno a Crans-Montana (41 morti e più di 100 feriti) possano verificarsi anche in città. E così, dopo la stretta da parte della prefettura (che a Perugia ha portato alla chiusura del The Zoo in via Alessi e del Loft di Sant’Andrea delle Fratte), adesso anche il Comune scende in campo. L’assessorato al Turismo, spettacolo dal vivo, economia della notte guidato da Fabrizio Croce, con il supporto dei vigili del fuoco, ha infatti redatto il vademecum per i pubblici esercizi con 10 regole per la gestione della sicurezza antincendio.
“I bar e i ristoranti non sono soggetti a Scia antincendio a meno che non siano qualificabili come locali di pubblico spettacolo o siano inseriti in complessi disciplinati da specifiche regole tecniche, oppure nel caso in cui ospitino impianti per la produzione di calore di potenzialità superiore a 116 kW”, è spiegato. Ma la qualifica di pubblico spettacolo non dipende dalla denominazione del locale, bensì “dalla natura prevalente dell’attività”.
Il documento mette poi in chiaro anche come si determina l’affollamento massimo di ciascun locale: circa 2 persone ogni 3 metri, ma “si può anche dichiarare un valore dell’affollamento minore, se il responsabile dell’attività si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività”. Inoltre l’utilizzo di strumenti musicali di per sé, non rientra nel campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per bar e ristoranti. Il discorso però cambia se ci sono attività di ballo o spettacolo, se sono allestite sale per le esibizioni e se la capienza supera le 100 persone.
Ancora, per la valutazione del rischio incendio “non basta predisporre il Dvr (Documento di valutazione dei rischi)”. Il datore di lavoro, in sostanza, può eseguire la valutazione o applicando il Codice di prevenzione incendi, oppure per attività a basso rischio si possono seguire i criteri semplificati del Minicodice. Ma come si può stabilire se un’attività sia o meno a basso rischio? “A titolo esemplificativo, i locali con più di 100 persone o con più di 1.000 metri quadrati, anche se non soggetti a prevenzione incendi, non possono essere considerati a basso rischio”.
Il vademecum spiega anche quando è obbligatorio il piano di emergenza: “Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori; luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone (lavoratori inclusi)” e attività come aree di servizio, alberghi e palestre. “La circolare del ministero dell’Interno ha chiarito che il superamento della soglia di 50 persone prescinde dal numero di lavoratori: rileva il totale degli occupanti a qualsiasi titolo presenti. Il piano deve essere predisposto dal datore di lavoro, e deve contenere misure organizzative e gestionali, procedure di esodo, schemi di comunicazione interna ed esterna, nonché specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.
Ma soprattutto, “anche nei locali con meno di 10 lavoratori e meno di 51 occupanti, pur non essendo obbligatorio redigere un piano di emergenza formale, resta fermo l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali per l’emergenza. Tali misure devono essere comunque descritte nel Dvr redatto dal datore di lavoro o in apposita documentazione sostitutiva”. Il datore di lavoro deve comunque designare gli addetti al servizio antincendio, che devono ricevere formazione specifica e, se previsto, conseguire l’attestato di idoneità tecnica; essere in numero sufficiente rispetto alla dimensione e al rischio dell’attività; partecipare ad esercitazioni periodiche. Quindi, “tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione, sulle procedure di emergenza anche tramite cartellonistica e planimetrie collocate in punti strategici e accessibili.
Infine, il documento spiega come il gestore debba monitorare nel tempo l’efficacia delle misure adottate; aggiornare la valutazione dei rischi e il piano di emergenza ogni qualvolta si modifichino l’attività, l’organizzazione, gli affollamenti; e assicurare la tracciabilità degli interventi di controllo e manutenzione.
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