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NARNI

Biometano a Ponte Caldaro, la Regione ricorre al Consiglio di Stato

L’avvocato Ranalli, che difende cittadini e attività di Narni e San Gemini, dà speranze

04 Febbraio 2026, 18:48

Biometano a Ponte Caldaro, la Regione ricorre al Consiglio di Stato

La Regione Umbria ha risposto con veemenza annunciando l’intenzione di presentare ricorso al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del Tar sull’iter autorizzativo per il progetto dell’impianto a biometano proposto dalla società Metanar Srl. La notizia arriva dall’assessore regionale all'Ambiente Thomas De Luca: “L'amministrazione ritiene che sussistano tutti gli elementi necessari per far emergere, in sede di appello, la piena legittimità del proprio operato. La Regione Umbria difenderà la validità dei profili motivazionali degli atti adottati e la correttezza dell'intero iter procedimentale seguito, inclusi i lavori e gli esiti della conferenza di servizi. La Regione - aggiunge l’assessore - ribadisce la coerenza della propria posizione unitaria espressa in sede di Conferenza, fondata su approfondite valutazioni tecniche e sulla normativa vigente in materia di impianti da fonti rinnovabili”. Non si ferma quindi l’azione di contrasto all’insediamento dell’impianto. E intanto il day after della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria assume un sapore decisamente meno amaro per i cittadini e le attività dei comuni di Narni e di San Gemini che insistono sull’area di ponte Caldaro. La lettura più attenta della sentenza n. 29/2026 pubblicata lunedì pomeriggio dal Tar dell’Umbria, in realtà conferma per larga parte tutte le evidenze che hanno portato la Regione Umbria al diniego con la determina dirigenziale n. 5265 del 22 maggio 2025. Ad analizzare la pronuncia dei giudici perugini è Giorgio Ranalli, l’avvocato difensore di alcuni cittadini dei Comuni di Narni e San Gemini residenti nell'area interessata dal progetto di costruzione dell’impianto per la produzione di biometano: “La sentenza ha accolto il ricorso limitatamente al solo vizio procedurale riferito alla mancata motivazione e il difetto di istruttoria sulle osservazioni presentate dalla società ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 nell'ambito della conferenza di servizi che ha esaminato il progetto”, ha spiegato il legale. Ci sarebbero quindi motivi per rasserenare gli animi dei cittadini preoccupati: “La sentenza ha rigettato il primo motivo del ricorso volto a contestare la decisione della Regione di incompatibilità dell'intervento rispetto all'area scelta per la realizzazione - prosegue Ranalli - ciò anche se l'area è stata classificata come idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo 199/2021”. L’avvocato si riferisce al punto 14 del ricorso che specifica: “Diversamente dalla ricostruzione attorea (del ricorrente, ndr), la circostanza che l’area individuata ricada in zona idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021 comporta l’applicazione di disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione – tra cui la riduzione dei termini procedimentali e la natura obbligatoria ma non vincolante del parere espresso dall’Autorità competente in materia paesaggistica – ma non elimina le valutazioni delle Amministrazioni coinvolte (i comuni di Narni e San Gemini che avevano espresso parere negativo, ndr) ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, espresse nel caso che occupa, seppur con i limiti su cui si tornerà nel prosieguo”.

Ora che succede? “L’effetto della sentenza sarà quello di riattivare il procedimento di valutazione del progetto nell'ambito del quale la Regione dovrà specificare le ragioni del diniego motivando in maniera più approfondita le osservazioni presentate dalla società, restando comunque ferma la correttezza del giudizio di non idoneità dell'area, nell'ambito della quale vivono i soggetti intervenuti ad opponendum nel ricorso”.

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