TERNI
È finita nelle mani del tribunale di Terni – sezione civile, giudice Elisa Iacone – la richiesta di diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di una 20enne. Con esito a favore della ricorrente, assistita dall’avvocato Maria Di Paolo. La vicenda ruota intorno alla legge 91 del 5 febbraio 1992 e per il Comune di Terni c’è adesso un ‘ordine’ proveniente dal palazzo di giustizia.
La giovane è nata nell’ottobre del 2005 da genitori albanesi, ha frequentato la scuola sul territorio italiano, ha eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie e ha ricevuto l’educazione religiosa e i sacramenti nella chiesa di Sant’Antonio da Padova.
Quindi, poco prima del 18esimo compleanno, ha ricevuto la comunicazione per cui avrebbe potuto dichiarare la sua volontà di diventare cittadina italiana entro l’anno successivo. Ed ecco i problemi. In primis gli uffici comunali non hanno ammesso la ragazza a rendere la dichiarazione “in quanto carente dei requisiti difettando della permanenza ‘continuativa’ in Italia”. Poi il preavviso di rigetto “poiché i genitori della richiedente sarebbero risultati ‘all’estero al momento della dichiarazione della nascita’ e perché era stata inserita nel permesso di soggiorno della mamma in data 6 maggio 2011”.
Nell’autunno 2025 la partita si è quindi spostata in tribunale, con il Comune di Terni che ha tirato in ballo la mancanza della “prova della dimostrazione della effettiva presenza sul territorio nazionale”. Per il giudice Iacone il ricorso è fondato: “La documentazione presentata (certificato di nascita in Italia, prova della frequenza scolastica continua e certificazioni sanitarie) è ampia e idonea a dimostrare la residenza della richiedente in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età, evidenziando un indiscutibile radicamento della ragazza nel territorio italiano nel quale ha anche ricevuto la propria educazione religiosa”, si legge nella sentenza.
Inoltre è stato chiarito che “non è necessaria la residenza dei genitori al momento della nascita per l’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno”. A chiudere il cerchio il fatto che “non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell’iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul territorio nazionale”. Fine della storia e ricorso accolto. Il tribunale ha ordinato al Comune di “accettare la dichiarazione espressa in data primo agosto 2024 e comunque di adottare ogni atto necessario”. C’è la condanna alla rifusione delle spese processuali alla giovane per poco più di 2.900 euro.
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